Il Collegio dei docenti ha elaborato i nuovi criteri di valutazione sulla base del D.lgs 62 del 13 aprile 2017.
Si riporta qui l'art. 2 commi 1 e 3:
- La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
- La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
La scuola valuta le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti e adotta criteri di valutazione comuni per l’assegnazione del voto di comportamento. Nella valutazione si tiene conto anche della partecipazione degli studenti ai numerosi progetti che ruotano intorno all’educazione alla cittadinanza attiva. La maggior parte degli alunni ottiene un livello intermedio/alto nelle competenze di cittadinanza. Nella scuola è stato adottato il modello di certificazione delle competenze previsto dal ministero e per la compilazione sono state predisposte delle griglie. Si sono tenuti percorsi di formazione specifici per gli insegnanti sulla didattica e la valutazioneper competenze.
Promozione e valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni (dlgs 62/2017 art 1 comma 4) e attribuzione del voto di ammissione agli esami di stato.
D.lgs 62/2017 art. 3
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Dlgs 62/2017 art. 6, cc. 1-3:
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Secondo l’art. 2, comma 5 del dlg 62 del 13 aprile 2017 " La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249".
Tenendo conto dei traguardi per lo sviluppo delle competenze declinati nelle indicazioni nazionali, del percorso scolastico triennale e delle prove d’esame, è certificato al termine della scuola secondaria il livello di competenze maturato dall'alunno. Per le competenze acquisite sono previsti cinque livelli di certificazione che saranno espressi in decimi. Con le seguenti votazioni: 6 sufficiente, 7 discreto, 8 buono, 9 distinto 10 ottimo