Ferie personale docente a tempo determinato al 30 giugno

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si forniscono le seguenti informazioni in relazione al contratto individuale di lavoro stipulato con questa istituzione scolastica:

La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall’art. 35 del CCNL 2019/2021 che sostanzialmente richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto. Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il legislatore che, con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all’art.1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno. Il successivo comma 55 ha precisato, inoltre, che è consentita la monetizzazione delle ferie “per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. L’applicazione della disposizione sopra richiamata comporta la monetizzazione delle ferie solamente nei limiti dei giorni residuati dopo aver decurtato, non solo i periodi di sospensione delle lezioni elencati dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, Carnevale), ma anche il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

Alla luce dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 16715 del 2024, si invitano formalmente i docenti con incarico a tempo determinato al 30 giugno a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, ponti etc) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva. 

Per il personale docente con contratto a T.D. sino al 31 agosto, si conferma che i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Quanto sopra non si applica al personale docente supplente breve.

Roma, 05.11.2024

                                                           

                                                            Il dirigente scolastico

Prof. Claudio Finelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

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