Descrizione
Il Collegio dei docenti ha elaborato i nuovi criteri di valutazione sulla base del D.lgs 62 del 13 aprile 2017.
Si riporta qui l’art. 2 commi 1 e 3:
- La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e’ espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
- La valutazione e’ effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attivita’ alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione e’ integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attivita’ e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.