Circolare 55

Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. “Decreto Caivano”.

Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. “Decreto Cai

Claudio Finelli

Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l’8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano.

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”.

TENUTO CONTO della nota m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO_UFFICIALE(U).0005932.24-09-2025 “Verifica dell’adempimento dell’obbligo di istruzione – Caricamento in ANS dei dati relativi ai frequentanti per l’a.s. 2025/2026”.

CONSIDERATA la nota Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO_UFFICIALE(U).0083016.25-09-2025 “Verifica dell’adempimento dell’obbligo di istruzione – Caricamento in ANS dei dati relativi ai frequentanti per l’a.s. 2025/2026”.

COMUNICA

Che il Decreto Legge in oggetto ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
La legge in oggetto assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione ai dirigenti scolastici e ai sindaci. La normativa vigente, Legge 296/2006 all’art. 1 c. 622, prevede che “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria”, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall’art. 114 del T.U. sono le seguenti:

  • Mancata iscrizione: Situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
  • Elusione dell’obbligo di istruzione: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

    La novità principale consiste nell’introduzione di una nuova fattispecie delittuosa denominata “Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori”, disciplinata dal nuovo art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico da parte del minore, aggravando le responsabilità a carico dei genitori.

    Nel corso dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico, con la collaborazione dei coordinatori di classe, provvederà:

    1. a VERIFICARE LA FREQUENZA DEGLI STUDENTI soggetti all’obbligo di istruzione, individuando – coloro i quali sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi; ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;

    2. a COMUNICARE, SENZA RITARDO, AL RESPONSABILE DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO D’ISTRUZIONE (genitori, tutore).
    Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avviserà, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge. Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui sopra

    SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE ricordando che la scuola rappresenta per studentesse e studenti un’opportunità di crescita personale e culturale che non può essere compromessa o limitata.

    ADEMPIMENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE- EVASIONE OBBLIGO ISTRUZIONE

    Entro il 21 ottobre 2025, i docenti coordinatori, comunicheranno i nominativi degli studenti e delle studentesse che, anche se iscritti e inseriti nel registro elettronico, non hanno mai frequentato la scuola dal primo giorno previsto per le attività didattiche, oppure una dichiarazione che gli alunni in elenco nel RE sono tutti frequentanti, relativamente alla classe per cui si ricopre il ruolo di coordinamento.

    ADEMPIMENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE- ELUSIONE OBBLIGO ISTRUZIONE

    I coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, dovranno darne immediata comunicazione, compilando l’apposito modulo allagato alla presente circolare, da inviare all’attenzione della Segreteria Didattica e del Dirigente Scolastico all’indirizzo rmic8eg00q@istruzione.it al fine di provvedere ad attivare gli adempimenti di legge.

    È auspicabile, se possibile, un contatto preventivo con la famiglia da parte del docente coordinatore di classe. Pertanto, i docenti coordinatori avranno cura di vigilare sulla tipologia di assenze avendo cura di segnare, a seguito del controllo mensile, se vi sono elusione dell’obbligo di istruzione (elusione).

ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA DIDATTICA – VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE – CARICAMENTO IN ANS DEI DATI RELATIVI AI FREQUENTANTI PER L’A.S. 2025/2026

Per supportare l’adempimento delle finalità poste in capo ai Comuni, è pertanto in capo all’Ufficio Didattica di provvedere al caricamento dei dati degli studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche di riferimento all’interno dell’ANS nel rispetto dei tempi previsti dalla nota prot. n. 5534 del 12 settembre 2025, ovvero entro il 24 ottobre 2025.

Alla luce di quanto riportato, non sarà dunque necessario per i Dirigenti Scolastici procedere alla trasmissione di tali dati ai sindaci dei Comuni di appartenenza delle scuole, come previsto dall’art. 12, comma 2, Legge 13 novembre 2023, n.159, in quanto essi potranno effettuare autonomamente le verifiche di loro interesse utilizzando i servizi web e il Portale.

Al fine di garantire che le informazioni esposte in ANIST siano sempre aggiornate, è fondamentale il contributo delle Istituzioni scolastiche nella corretta alimentazione e gestione dei dati presenti in ANS. Pertanto, si invita l’ufficio didattica ad aggiornare costantemente i dati relativi al percorso formativo dei propri studenti in ANS, accedendo al portale SIDI.

 

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

ALLEGATI

  • MODULO SEGNALAZIONE ELUSIONE OBBLIGO SCOLASTICO.
  • Nota m_pi AOODRLA prot. 7562 del 09/10/2024 Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. “Decreto Caivano”
  • Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO_UFFICIALE(U).0083357.05-11-2024 “Accertamento dell’assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione. Indicazioni operative e competenze”.
  • Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO_UFFICIALE(U).0085800.13-11-2024
    o “Chiarimentiinmeritoall’assolvimentodeldirittodovereall’istruzionedicuiallanotaprot.

    n. 83357 del 05.11.2024.”

  • Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO_UFFICIALE(U).0083016.25-09-2025.
  • Nota m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO_UFFICIALE(U).0005932.24-09-2025.

    Il Dirigente Scolastico

    Prof. Claudio Finelli

    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Documenti

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