Con la presente, in vista dell’imminente sospensione dell’attività didattica per le festività pasquali, si intende richiamare l’attenzione del personale in oggetto su quanto già istruito dalla circolare n.84, prot. 8586 del 14/11/2025 di questo dirigente scolastico con cui – premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili – si comunicava al personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6 o sino al 31/8 di ciascun anno scolastico di riferimento che, secondo la normativa vigente, le ferie devono essere richieste esplicitamente dal lavoratore e non possono essere assegnate d’ufficio (art. 1, comma 54 della legge n. 228/2012).
Infatti, durante i periodi di sospensione delle lezioni (ad esempio Natale, Pasqua, o il periodo estivo), i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, rimangono a disposizione della scuola e non possono essere collocati in ferie senza una loro richiesta formale. Non sussiste, infatti, un obbligo di richiesta delle ferie.
II personale a Tempo Determinato è invitato pertanto a richiedere le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. Natale, Pasqua, eventuali ponti, periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, etc);
In caso di mancata presentazione della richiesta di ferie, si precisa che:
- Il docente rimarrà a disposizione della scuola per eventuali convocazioni o attività funzionali all’insegnamento;
- La mancata fruizione delle ferie comporterà, salvo diversa disposizione normativa, la perdita del diritto sia al godimento delle ferie che all’indennità sostitutiva;
Informativa e Invito formale: con la presente circolare, l’Istituto informa nuovamente e nuovamente invita formalmente il personale docente a T.D. a presentare eventuale richiesta di ferie nei periodi utili. Pertanto, qualora il docente, pur avendo ricevuto queste opportune informazioni, non presenti alcuna richiesta di ferie, si intenderà che ha volontariamente rinunciato alla fruizione, con conseguente decadenza dal diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Rimane inteso che, l’assenza di domanda volontaria, non darà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2026).
Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il dirigente scolastico
Claudio Finelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993
Claudio Finelli
Dirigente Scolastico