A seguito delle indicazioni operative emanate dall’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e trasmesse dall’Ufficio Scolastico Regionale, si forniscono chiarimenti organizzativi in merito all’accesso nei locali scolastici di professionisti sanitari incaricati nell’ambito di piani terapeutici, riabilitativi o assistenziali riferiti ad alunni con disabilità.
1. Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni riguardano esclusivamente l’accesso a scuola di professionisti sanitari coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno, finalizzato a garantire la continuità terapeutica in integrazione con il percorso scolastico.
2. Autorizzazione all’accesso
L’accesso del professionista sanitario è autorizzato esclusivamente dal Dirigente scolastico, previa verifica della completezza della documentazione presentata, senza valutazioni nel merito clinico o terapeutico dell’intervento.
Non sono ammesse autorizzazioni subordinate al consenso o all’assenso di docenti, famiglie o altri soggetti della comunità scolastica
3. Comunicazione preventiva
L’istituzione scolastica assicura comunicazione preventiva ai docenti della classe interessata e alle famiglie degli altri alunni con finalità esclusivamente informativa, senza richiesta di consenso
4. Modalità di svolgimento degli interventi
Durante la permanenza a scuola:
- il professionista sanitario opera esclusivamente nei confronti dell’alunno interessato;
- la presenza avviene sempre in contemporanea con il docente;
- restano in capo ai docenti le ordinarie responsabilità educative e di vigilanza;
- al personale scolastico non è richiesto né consentito partecipare ad attività di natura sanitaria
5. Tutela della riservatezza
Il professionista sanitario è tenuto al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e alla non interazione con altri alunni.
La scuola può acquisire dichiarazione di impegno alla riservatezza
6. Organizzazione degli accessi
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa, la scuola può concordare con il professionista calendari programmati, giornate o fasce orarie dedicate e modalità compatibili con il regolare svolgimento delle attività didattiche, senza determinare limitazioni sostanziali dell’intervento terapeutico necessario
7. Gestione delle situazioni urgenti
Nei casi di accesso sanitario indifferibile o osservazioni urgenti, l’accesso deve essere consentito anche in deroga ai tempi organizzativi ordinari, al fine di garantire la continuità terapeutica
8. Procedure non conformi
Non risultano conformi alle recenti indicazioni ministeriali:
- richiesta del consenso dei genitori degli altri alunni;
- richiesta di assenso ai docenti;
- acquisizione di autodichiarazioni sul casellario giudiziale o sui carichi pendenti dei professionisti sanitari9. Clausola di coordinamento organizzativo
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività educative e didattiche, gli accessi dei professionisti sanitari sono coordinati con l’organizzazione scolastica e si svolgono secondo modalità concordate con l’istituzione scolastica, nel rispetto del progetto terapeutico e delle esigenze complessive della comunità scolastica.
10. Finalità
Le presenti disposizioni sono finalizzate ad assicurare la continuità terapeutica, l’inclusione scolastica e la piena tutela del diritto allo studio e alla salute dell’alunno con disabilità
Si allegano i seguenti documenti:
ALLEGATO 1 – Richiesta dei genitori – accesso specialisJ Ic Piazza FilaLera 84 ALLEGATO 2 – Impegno di riservatezza
Format di informaJva per famiglie e docenJ.Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Finelli
-
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
Claudio Finelli
Dirigente Scolastico