logo della Repubblica italiana

Valutazione disciplinare della scuola Primaria

Valutazione disciplinare della scuola Primaria

Descrizione

D.lgs 62/2017 art. 3

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da  specifica motivazione.

Allegati

× Il tuo browser non è aggiornato: alcuni contenuti di questo sito potrebbero non essere visualizzati correttamente. Ti consigliamo di aggiornarlo o di passare a un browser recente come Chrome, Firefox o Edge.
Salta al contenuto